PARERE LEGALE SUL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DELL’ABILITAZIONEALL’INSEGNAMENTO OTTENUTA IN ROMANIA
News: 26/04/2016:
Gli avvocati di laureainromania.it hanno raggiunto delle intese con le università rumene per lo svolgimento di corsi finalizzati all’ottenimento del titolo abilitante all’insegnamento. Per ulteriori informazioni cliccare qui.
A seguito delle numerose richieste di informazioni ricevute, l’avv. Alessio Cacciapaglia di laureainromania.it fornisce un parere legale in ordine alla possibilità di ottenere in Italia il riconoscimento dell’abilitazione per l’insegnamento nonché la specializzazione per l’insegnamento di sostegno ottenute in Romania.
Preliminarmente occorre precisare che tale possibilità dal punto di vista astrattamente giuridico esiste. Ciò è garantito dalla direttiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale referente normativo sancisce il diritto di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui é stata acquisita la relativa qualifica professionale. Inoltre, l’articolo 47, paragrafo 1 del trattato istitutivo dell’Unione Europea prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli scolastici e universitari. Orbene, in tale ambito rientrano certamente le abilitazioni per l’insegnamento, nonché, le specializzazioni per l’insegnamento di sostegno, ragion per cui, come detto in premessa, esiste dal punto di vista astrattamente giuridico la possibilità di ottenere tali titoli in Romania.
Chiarito quanto innanzi, giova precisare alcuni aspetti, atteso che sui mezzi di informazione, soprattutto sui social media, stanno circolando notizie imprecise.
In primo luogo, non c’è alcun “esercito di insegnanti che abbia ottenuto abilitazioni in Romania”, come invece, si legge spesso in forum e discussioni online. Al momento, infatti, il MIUR, unica istituzione all’uopo preposta, ha emanato un solo decreto di riconoscimento in favore di un cittadino italiano che ha ottenuto in Romania l’abilitazione all’insegnamento, mentre alcun riconoscimento vi è stato per il c.d. sostegno.
Infine, ottenere l’abilitazione in Romania, così come in Francia, in Inghilterra, o in qualunque altro degli Stati Membri dell’U.E., è un diritto riconosciuto ad ogni cittadino europeo, purché vengano rispettate tutte le normative, non solo sovranazionali (quindi di rango comunitario), ma altresì nazionali, sia della nazione che rilascia il titolo, ossia la Romania, sia della nazione alla quale del titolo se ne richiede il riconoscimento, ossia l’Italia. Nel caso di specie vuol dire che i corsi seguiti sul territorio rumeno devono rispettare la normativa rumena e quindi, devono essere effettuati da istituzioni universitarie riconosciute dalle competenti autorità rumene, devono avere una durata determinata, devono conferire un determinato numero di CFU, ed infine, devono attribuire nello stato rumeno l’abilitazione, o la qualifica professionale oggetto di interesse. Orbene, in Romania per ottenere l’abilitazione all’insegnamento di sostegno occorre seguire un corso di 300 ore: 100 di teoria e 200 di pratica.
Alla luce di quanto innanzi, si conclude che, rispettando i suddetti criteri difficilmente il MIUR potrebbe non riconoscere il titolo ottenuto in Romania.
Al contrario, corsi di durata notevolmente inferiore, si esporrebbero certamente, a parere di chi scrive, ad una approfondita analisi da parte del MIUR, che legittimamente potrebbe non concedere il riconoscimento .
Avv. Alessio Cacciapaglia
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NEWS: 26/04/2016:
GLI AVVOCATI DI LAUREAINROMANIA.IT HANNO RAGGIUNTO DELLE INTESE CON LE UNIVERSITÀ RUMENE PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CLICCARE QUI.